Le fasi del nuovo codice dei contratti sono elencate nell’articolo 17 (quindi il confronto è con l’articolo 32 del D.Lgs 50/16).
Le novità di rilievo sono :
- Obbligo della conclusione delle procedure nei tempi dati dall’allegato I.3
- Il contenzioso non interrompe nessuna esecuzione ed affidamento
- la verificare dei requisisti va fatta dopo la proposta di aggiudicazione, l’atto di aggiudicazione che ne deriva è immediatamente efficace.
La determina a contrarre è sostituita dalla decisione a contrarre e contiene la volontà (decisione amministrativa provvedimentale) di soddisfare un interesse pubblico, selezionare un operatore economico e valutare l’offerta dello stesso. Chiaramente un richiamo DIRETTO all’articolo 192 del TUEL, quindi spero vengano abbandonate le determina o “decisioni a contrarre” enciclopediche, anche in forza dell’articolo 2 del NUOVO CODICE.
Gli elementi della decisione sono elencati dall’articolo 1 comma 2 dell’Allegato II.1 (anche se qui si parla di determina…un piccolo errore).
Altra novità importante del codice nuovo è l’assenza della garanzia provvisoria , infatti l’articolo 53 chiaramente sancisce che di norma non è richiesta, deve essere richiesta negli atti di gara qualora si volesse derogare .
Torniamo alle fasi di “provvisorietà” dell’aggiudicazione ricordando che l’articolo 17 al comma 10 detta questi STEP
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE->VERIFICA DEI REQUISITI->AGGIUDICAZIONE EFFICACE
a differenza dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/16.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE->AGGIUDICAZIONE (non efficace ma definitiva)->VERIFICA DEI REQUISITI->AGGIUDICAZIONE EFFICACE
A concludere il principio della celerità sempre al comma 10 ci viene ricordato che il contenzioso non interrompe affidamento ed esecuzione del contratto.
Alla prossima.